Con il Decreto Rilancio 2020, per l’Ecobonus 110%, 65%, 50%, Sismabonus, Superbonus, Bonus Ristrutturazione e Facciate potrai chiedere lo sconto in fattura all’impresa e la cessione del credito a banche e intermediari finanziari. Ciò varrà per tutto il 2021.
Tramite i classici bonus potrai portare in detrazione le spese sostenute per differenti interventi edili e impiantistici. In pratica, l’Agenzia delle Entrate ti permette di recuperare in più anni le spese sostenute tramite degli “sconti” sulle tasse future.
Facciamo un esempio di detrazione priva di sconto in fattura e cessione del credito. Immagina di sostituire la copertura in amianto con una copertura ad alta efficienza energetica e di spendere 50.000 €. Sfruttando, ad esempio Ecobonus al 65%, l’Agenzia delle Entrate ti restituirà il 65% di quanto hai speso in 10 anni, tramite delle detrazioni sulle tasse IRPEF che dovresti versare allo Stato. Quindi, per i 10 anni successivi all’intervento, pagherai 3.250 € di tasse in meno ogni anno: 3.250 € x 10 anni= 32.500 € (il 65 % di 50.000 €). In questo caso, dovrai pagare il tutto con bonifici parlanti entro la fine dei lavori e in seguito i soldi ti verranno restituiti scalandoli dalle tasse.
In alternativa, grazie allo sconto in fattura, spenderesti solo 17.500 €. Il restante 65% dei 50.000 € te lo anticiperà l’impresa che a sua volta li recupererà pagando meno tasse in futuro.
Nel caso di cessione del credito, invece di farti applicare dall’impresa direttamente lo sconto, potresti portare le fatture presso un istituto finanziario e cedergli il credito.
Sconto in fattura e/o cessione del credito?
Secondo l’art. 121, comma 1 del Decreto Rilancio, in alternativa alla detrazione, potrai optare:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Potranno sfruttare lo sconto in fattura anche gli incapienti, cioè coloro che non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi o che comunque versano poche imposte IRPEF.
Nel caso in cui più soggetti sostengano delle spese riguardanti interventi realizzati sul medesimo immobile, ciascuno potrà decidere se fruire direttamente della detrazione o esercitare le opzioni previste, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri.
Attenzione, il pagamento delle spese deve essere effettuato mediante bonifico parlante dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, oppure il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato, solo nel caso si porti in detrazione la somma. Non occorre se si optasse per lo sconto in fattura o la cessione del credito (circolare 24/E Ade). In questo caso è sufficiente il bonifico standard.
Sconto in fattura: quali sono gli interventi a cui si può applicare?
L’articolo 121, stavolta al comma 2, elenca gli interventi che beneficiano dello sconto in fattura e della cessione del credito:
a) recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119;
c) adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell’articolo 119;
d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 del presente decreto;
f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell’articolo 119;